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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il libro delle azioni, i libri della società e l’elenco di cui all’articolo 697 l , nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio.
2Il libro delle azioni e l’elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
Uebersicht
Art. 747 OR — Art. 747 OR