1La società si scioglie: 1. in conformità dello statuto; 2. per deliberazione dell’assemblea generale che risulti da atto pubblico; 3. per la dichiarazione del suo fallimento; 4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento; 5. per gli altri motivi previsti dalla legge.
2Nel caso dell’azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).
Uebersicht
Art. 736 OR — Art. 736 OR