1Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua.
2L’invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta.
3Per contro vale di regola come proposta l’esposizione di merci con indicazione dei prezzi. Le disposizioni della presente legge concernenti l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.
1Gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare secondo l’articolo 697 i del diritto anteriore e le cui azioni al portatore sono state convertite secondo l’articolo 4 in azioni nominative possono chiedere al giudice, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1 bis e previa approvazione della società, la loro iscrizione nel libro delle azioni. Il giudice accetta la richiesta se l’azionista prova la sua qualità di azionista. 2 Il giudice decide in procedura sommaria. L’azionista si fa carico delle spese processuali. 3 Se il giudice accetta la richiesta, la società provvede all’iscrizione. Gli azionisti possono far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data. Gli articoli 964 d –964 h si applicano a decorrere dall’esercizio che ha inizio un anno dopo l’entrata in vigore della nuova legge.
1I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all’entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine, la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro. 2 Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell’entrata in vigore 1° gen. 1972. devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli articoli 331 a , 331 b e 331 c osservando le prescrizioni formali vigenti per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 ( RU 1976 1972 ; FF 1976 I 1245 ).
1Le modificazioni che la presente legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione. 2 Le società cooperative, i cui soci rispondono personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell’articolo 689 del Codice delle obbligazioni fin qui in vigore RU 27 377 , rimangono per cinque anni sottoposte ad esso codice. 3 Durante questo periodo, l’assemblea generale può, a maggioranza assoluta dei suoi voti, escludere totalmente o parzialmente o constatare esplicitamente la responsabilità personale. La disposizione dell’articolo 889 capoverso 2 riguardante il recesso non è applicabile. Sono modificate: … Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 733 .
Uebersicht
Art. 7 OR — Art. 7 OR