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Testo di legge
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1Negli affari sociali l’azionista esercita i suoi diritti nell’assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l’approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull’impiego dell’utile.

2… Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

1Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista.

2Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Può esercitare il diritto di voto soltanto chi partecipa all’assemblea generale e vi comunica il proprio nominativo e il proprio domicilio. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

3Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

4Il consiglio d’amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

1L’azionista può esercitare i suoi diritti sociali, in particolare il diritto di voto, per il tramite di un rappresentante di sua scelta.

2La rappresentanza da parte di un membro di un organo della società o da parte di un depositario sono vietate nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.

3Il rappresentante indipendente e quello appartenente a un organo societario istituiti dalla società sono obbligati a esercitare i diritti di voto secondo le istruzioni. Se non hanno ricevuto istruzioni, si astengono. Il consiglio d’amministrazione appronta i moduli da utilizzare per conferire procure e istruzioni.

4L’indipendenza del rappresentante indipendente non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione nella revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2–6) sono applicabili per analogia.

5Il rappresentante indipendente può essere una persona fisica o giuridica o una società di persone.

1Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il rappresentante indipendente è eletto dall’assemblea generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

2L’assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell’assemblea generale.

3Se l’assemblea generale non ha eletto un rappresentante indipendente, il consiglio d’amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.

4Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano in particolare la possibilità di conferire al rappresentante indipendente: 1. istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all’ordine del giorno; 2. istruzioni generali su proposte non annunciate relative a oggetti all’ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l’articolo 704 b .

5Il rappresentante indipendente tratta in modo confidenziale le istruzioni impartite dall’azionista sino a che non si svolga l’assemblea generale. Può fornire alla società ragguagli generali sulle istruzioni impartitegli. Può fornirli al più presto tre giorni feriali prima dell’assemblea generale e nel corso della medesima deve comunicare il contenuto delle informazioni fornite alla società.

6Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.

1Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell’assemblea generale soltanto da un altro azionista.

2Se lo statuto contiene una tale disposizione, il consiglio d’amministrazione è tenuto a designare, su domanda di un azionista, un rappresentante indipendente o un organo cui possa essere delegato l’esercizio dei diritti di partecipazione.

3Al più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione deve in tal caso comunicare agli azionisti il nominativo della persona cui può essere affidata la rappresentanza. Se il consiglio d’amministrazione viene meno a tale obbligo, l’azionista può farsi rappresentare nell’assemblea generale da un terzo di sua scelta. Lo statuto disciplina le modalità di designazione del rappresentante.

4L’articolo 689 c capoverso 4 si applica sia al rappresentante indipendente, sia al rappresentante appartenente a un organo della società.

1Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

2Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.

3Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 1934 RS 952.0 sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018 RS 954.1 sugli istituti finanziari.

1I rappresentanti indipendenti, i rappresentanti appartenenti a organi societari e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da essi rappresentate. Se non forniscono tali indicazioni, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all’assemblea generale (art. 691).

2Il presidente comunica queste indicazioni all’assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell’assemblea generale convenendo in giudizio la società.

Uebersicht

Art. 689 OR — Art. 689 OR