1Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.
2Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all’acquirente del titolo girato.
1Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un’attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti.
2Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l’ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l’ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione.
3È fatto salvo l’articolo 934.
Uebersicht
Art. 684 OR — Art. 684 OR