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Testo di legge
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1Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.

2La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d’aumento presa dall’assemblea generale e alla relativa decisione del consiglio d’amministrazione. Se la legge prescrive un prospetto, la scheda di sottoscrizione vi si riferisce parimenti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

3… Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

1Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

2La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese, parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

3La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso.

4Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d’opzione o dalla fissazione del prezzo d’emissione. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). Salvo disposizione contraria della legge, i conferimenti sono effettuati secondo le norme applicabili in caso di costituzione.

1Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

2La prova della copertura dell’ammontare dell’aumento è addotta: 1. con il conto annuale nella versione approvata dall’assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o 2. con un conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell’assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

3Se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, lo statuto deve segnalarlo. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). Il consiglio d’amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su: 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ). la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l’adeguatezza della loro stima; 2. l’esistenza del debito e la sua compensabilità; 3. la libera disponibilità del capitale proprio convertito; 4. il rispetto della deliberazione dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del diritto d’opzione e l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi; 5. le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.

1Un revisore abilitato verifica la relazione sull’aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 4791 ; FF 2002 2841 , 2004 3545 ).

2L’attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un’assunzione di beni e i diritti d’opzione non sono limitati o soppressi.

1Ricevuta la relazione sull’aumento del capitale e, se necessaria, l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che: 1. tutte le azioni sono validamente sottoscritte; 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’emissione; 3. al momento degli accertamenti, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea generale; 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; 5. i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale gli sono stati esibiti.

2La deliberazione sulla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico. Le azioni emesse prima dell’iscrizione dell’aumento del capitale nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

Uebersicht

Art. 652 OR — Art. 652 OR