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Testo di legge
Fedlex ↗

1Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

2L’accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.

Uebersicht

Art. 616 OR — Art. 616 OR