Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta.
1Gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi previsti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell’articolo 795 c . 2 Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall’entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.
1Dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative la società iscrive nel libro delle azioni gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare previsto all’articolo 697 i del diritto anteriore. 2 I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono. Il consiglio d’amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione della presente disposizione. 3 Nel libro delle azioni viene indicato che tali azionisti non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare e che i diritti inerenti alle azioni non possono essere esercitati. I contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge devono essere adeguati entro due anni da tale data. Trascorso tale termine, le disposizioni della nuova legge sono applicabili a tutti i contratti.
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. All’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 1. gli articoli 159 e 463 del Codice delle obbligazioni; 2. l’articolo 130 della legge federale del 13 giugno 1911 [CS 8 273; RU 1959 876 ; 1964 981 ; 1968 65 ; 1977 2249 cifra I, 611 ; 1978 1837 all. n. 4; 1982 196 ; 1676 all. n. 1, 2184 art. 114; 1990 1091 ; 1991 362 cifra II n. 412; 1992 288 all. n. 37; 1995 511 . RU 1995 1328 all. n. 1] sul l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; 3. gli articoli 20 a 26, 28, 29 e 69 capoversi 2 e 5 della legge federale del 18 giugno 1914 RS 821.41 sul lavoro nelle fabbriche; 4. gli articoli 4, 8 capoversi 1, 2 e 5, 9 e 19 della legge federale del 12 dicembre 1940 [CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2, 1966 57 art. 68. RU 1983 108 art. 21 n. 3] sul lavoro a domicilio; 5. la legge federale del 13 giugno 1941 [CS 2 763; RU 1966 57 art. 69] sulle condizioni d’impiego dei commessi viaggiatori; 6. la legge federale del 1° aprile 1949 [RU 1949 II 1117] che limita il diritto di disdire i rapporti d’impiego in caso di servizio militare; 7. gli articoli 96 e 97 della legge federale del 3 ottobre 1951 [ RU 1953 1133 ; 1962 1191 art. 14; 1967 760 ; 1968 95 ; 1974 763 ; 1975 1204 ; 1977 2249 I, 921, 942, 931 ; 1979 2060 ; 1982 1676 all. n. 6; 1988 640 ; 1989 504 art. 33 lett. c; 1991 362 II 51, 857 all. n. 25, 2611 ; 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5; 1993 1410 art. 92 n. 4, 1571 , 2080 all. n. 11; 1994 28 ; 1995 1469 art. 59 n. 3, 1837 , 3517 I 2; 1996 2588 all. n. 2; 1997 1187 , 1190 ; 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c] concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull’agricoltura); 8. l’articolo 32 della legge federale del 25 settembre 1952 RS 843.1 . Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. sulla indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno); 9. l’articolo 19 della legge federale del 28 settembre 1956 RS 221.215.311 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; 10. l’articolo 49 della legge federale del 23 marzo 1962 [ RU 1962 1131 ; 1964 486 art. 22 cpv. 2 lett. b; 1968 83 , 981 art. 35; 1969 319 cifra III; 1971 751 ; 1978 50 , 266 , 484 ; 1985 1649 ; 1990 1882 app. n. 7; 1992 288 all. n. 22; 1993 3043 all. n. 3. RU 1994 2626 art. 71]. sulla protezione civile; 11. gli articoli 20 capoverso 2 e 59 della legge federale del 20 settembre 1963 [ RU 1965 321 ; 1968 89 ; 1972 1885 ; 1975 1078 cifra III; RU 1977 2249 cifra I, 331. RU 1979 1687 art. 75] sulla formazione professionale; 12. gli articoli 64 Questo art. ha ora un nuovo testo. e 72 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 marzo 1964 RS 822.11 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro). Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa può, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, decidere, con maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell’assemblea generale, di adattare le predette disposizioni al nuovo diritto.
Uebersicht
Art. 6 OR — Art. 6 OR