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Testo di legge
Fedlex ↗
1Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall’autorità competente.
2In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.
3Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all’estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti.
Uebersicht
Art. 515 OR — Art. 515 OR