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Testo di legge
Fedlex ↗

Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

Uebersicht

Art. 47 OR — Art. 47 OR