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Testo di legge
Fedlex ↗
1Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.
2Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.
3Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell’animale. Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 ( RU 2003 463 ; FF 2002 3734 5207 ).
Uebersicht
Art. 42 OR — Art. 42 OR