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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell’affare ad un terzo, è responsabile dell’operato di questo, come se fosse suo proprio.
2S’egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire il terzo.
3In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.
Uebersicht
Art. 399 OR — Art. 399 OR