1Sono riservate: a. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 ( RU 1999 1384 ; FF 1998 V 4409). le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all’articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331 a –331 e ; b. le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale.
2Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore un obbligo di diritto pubblico, l’altra parte ha una azione di diritto civile per ottenere l’adempimento, in quanto l’obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro.
Uebersicht
Art. 342 OR — Art. 342 OR