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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l’ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all’articolo 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento.

2Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla.

Uebersicht

Art. 325 OR — Art. 325 OR