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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all’atto della proprietà dell’aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l’inscrizione nel registro fondiario.
2L’autorità procedente deve tosto notificare per l’inscrizione all’ufficiale nel registro l’aggiudicazione a norma del verbale di incanto.
3Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell’esecuzione forzata.
Uebersicht
Art. 235 OR — Art. 235 OR