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Testo di legge
Fedlex ↗
1I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico.
2I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l’atto pubblico. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 ( RU 1993 1404 ; FF 1988 III 821 ).
3I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 ( RU 1993 1404 ; FF 1988 III 821 ).
Uebersicht
Art. 216 OR — Art. 216 OR