1L’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
1La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937. 2 È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua attuazione Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo originario vedi RU 53 189 . . 3 Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge.
Uebersicht
Art. 19 OR — Art. 19 OR