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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l’eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
Uebersicht
Art. 164 OR — Art. 164 OR