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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati.

2… Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 ( RU 2004 5085 ; FF 2001 5109 ). Le disposizioni dell’ordinanza del 20 febbraio 1918 [ RU 34 249 ; 35 396 ; 36 599 , 933 . CS 2 193 in fine, disp. fin. cap. II tit. XXXIV n. 4] concernente la comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni e dei decreti completivi del Consiglio federale [ RU 51 779 , 53 459 , 57 1595 , 58 978 , 62 1105, 63 1348 ] rimangono in vigore per i casi ai quali esse furono applicate.

Uebersicht

Art. 13 OR — Art. 13 OR