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Testo di legge
Fedlex ↗
1Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.
2Il debitore deve sottoporle all’approvazione di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.
3Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione.
4Le spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore.
Uebersicht
Art. 1176 OR — Art. 1176 OR