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Testo di legge
Fedlex ↗

1La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni.

2Le deliberazioni della comunione sono prese dall’assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla legge in genere o per singole misure.

3In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell’assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i loro diritti.

4Le spese della convocazione e della riunione dell’assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore.

Uebersicht

Art. 1164 OR — Art. 1164 OR