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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.

2La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un’attestazione pubblica.

3La firma del cieco deve essere autenticata.

Uebersicht

Art. 1085 OR — Art. 1085 OR