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Testo di legge
Fedlex ↗
1Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
2La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
3Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.
Uebersicht
Art. 1066 OR — Art. 1066 OR