Statute Text
1Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo.
2Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.
3È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.
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