Statute Text

a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; b) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; d) dirige l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge; g) assicura l’ordine pubblico; h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;

38 Abrogazione dell’art. 67 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

101.000 13 i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

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