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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

2Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

Uebersicht

Art. 58 ZPO — Art. 58 ZPO