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Testo di legge
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1Il giudice esamina d’ufficio i fatti.

2Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.

3Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

Uebersicht

Art. 296 ZPO — Art. 296 ZPO