Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
2Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.
3Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.
Uebersicht
Art. 276 ZPO — Art. 276 ZPO