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Testo di legge
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1Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare: a. il luogo, la data e l’ora dell’udienza; b. la composizione del tribunale; c. le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti; d. le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti; e. le decisioni del tribunale; f. la firma del verbalizzante.

2Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

3Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.

Uebersicht

Art. 235 ZPO — Art. 235 ZPO