1Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale. 1bis La domanda riconvenzionale è pure ammissibile e dev’essere giudicata in procedura ordinaria assieme all’azione principale se: a. la pretesa addotta dev’essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso, mentre l’azione principale è giudicata in procedura ordinaria; o b. con la domanda riconvenzionale si chiede che sia accertata l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato, mentre l’azione principale verte unicamente su una parte della pretesa derivante da tale diritto o rapporto giuridico e deve quindi essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
2Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
3Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Uebersicht
Art. 224 ZPO — Art. 224 ZPO