1Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
2Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).
3Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
4La parte che ingiustificatamente non compare può essere punita con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
Uebersicht
Art. 206 ZPO — Art. 206 ZPO