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Testo di legge
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1Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.

2Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.

3Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.

Uebersicht

Art. 196 ZPO — Art. 196 ZPO