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Testo di legge
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1Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP RS 311.0 ).

2Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.

3Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.

4Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.

Uebersicht

Art. 171 ZPO — Art. 171 ZPO