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Testo di legge
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1Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 RS 943.03 sulla firma elettronica.

2Il Consiglio federale disciplina: a. la firma da utilizzare; b. il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.

Uebersicht

Art. 139 ZPO — Art. 139 ZPO