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Testo di legge
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1Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.

2Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.

3In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.

4La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.

Uebersicht

Art. 128 ZPO — Art. 128 ZPO