Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
Uebersicht
Art. 128 ZPO — Art. 128 ZPO