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Testo di legge
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1Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue: a. il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone; b. le spese processuali sono a carico del Cantone; c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati; d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.

2Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.

Uebersicht

Art. 122 ZPO — Art. 122 ZPO