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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.

2La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.

3La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.

Uebersicht

Art. 965 ZGB — Art. 965 ZGB