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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.
Uebersicht
Art. 922 ZGB — Art. 922 ZGB