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Testo di legge
Fedlex ↗

1Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.

2Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.

Uebersicht

Art. 889 ZGB — Art. 889 ZGB