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Testo di legge
Fedlex ↗
1Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.
Uebersicht
Art. 884 ZGB — Art. 884 ZGB