Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.

2Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.

3L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.

Uebersicht

Art. 859 ZGB — Art. 859 ZGB