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Testo di legge
Fedlex ↗
1Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: 1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; 2. per la cartella ipotecaria documentale, l’annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.
Uebersicht
Art. 856 ZGB — Art. 856 ZGB