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Testo di legge
Fedlex ↗
1L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.
Uebersicht
Art. 825 ZGB — Art. 825 ZGB