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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3Salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
Uebersicht
Art. 798 ZGB — Art. 798 ZGB