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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario.

2L’immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato.

3L’apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo.

Uebersicht

Art. 769 ZGB — Art. 769 ZGB