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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.

2Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.

3Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.

Uebersicht

Art. 726 ZGB — Art. 726 ZGB