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Testo di legge
Fedlex ↗

1Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.

2Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose.

Uebersicht

Art. 660 ZGB — Art. 660 ZGB