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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.

2Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.

3La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.

Uebersicht

Art. 644 ZGB — Art. 644 ZGB