1Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.
2L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione: 1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale; 2. sottostà all’obbligo di revisione; 3. Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 656 ; 2022 551 ; FF 2019 4539 ). raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ( RU 2007 4791 ; FF 2002 2841 , 2004 3545 ). 2bis Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 656 ; 2022 551 ; FF 2019 4539 ). 2ter Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall’obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all’importo, alla provenienza, alla destinazione o all’impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 656 ; 2022 551 ; FF 2019 4539 ).
3... Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 , 2022 109 ; FF 2017 325 ).
Uebersicht
Art. 61 ZGB — Art. 61 ZGB