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Testo di legge
Fedlex ↗

1La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.

2Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.

3L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.

Uebersicht

Art. 595 ZGB — Art. 595 ZGB